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02-05-2007
AFFIDAMENTO FAMILIARE, PRESENTATE LE INIZIATIVE CONGIUNTE
La tematica dell'affido familiare e gli obiettivi del progetto integrato Comune - Ausl 5 per l'area distrettuale D 26 sono stati illustrati stamani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, dal sindaco, Francantonio Genovese; dall'assessore alle attività sociali, Pippo Rao; dal referente per l'Ausl 5, lo psicologo Lelio Bonanno e la responsabile del servizio Centro Affidi assistente sociale Daniela De Salvo.

Partner
Comuni del D26: Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena.
Enti del Terzo Settore :AI.BI, AIAF, CEDAV, Ce.S.V., Centro di aiuto alla vita Vittoria Quarenghi, CIRS, Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M., Evoluzioni, Una famiglia per Amico

Responsabile per il Comune: Assistente Sociale Dr. Daniela De Salvo

Referente per l´AUSL n.5: Psicologo Dr. Lelio Bonanno

Indirizzo: Piazza della Repubblica, Palazzo Satellite 1° piano, stanza n. 10

Recapito telefonico: 090/7723745;
e-mail centroaffidi.d26@comune.messina.it

Obiettivi: Promozione e gestione dell´affidamento familiare integrata con i Servizi Sociali e Sanitari Territoriali del distretto D26.

Funzioni prioritarie: Promozione su vasta scala della cultura dell'affido.
Reperimento, valutazione e selezione, delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Abbinamento minori/famiglie affidatarie; definizione del progetto educativo, verifiche periodiche dello stesso; progettazione delle fasi di rientro del minore in famiglia (queste azioni avvengono in modo congiunto tra il Centro Affidi ed il Servizio Sociale Territoriale che ha in carico il minore e la sua famiglia d´origine). Sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento anche attraverso la costituzione di gruppi di sensibilizzazione e sostegno. Valutazione delle esperienze di affidamento con i vari attori coinvolti. Organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo.

L´affidamento familiare
L´affidamento familiare è un istituto giuridico, previsto dalla legge N.184/1983 successivamente modificata dalla legge N.149/2001, che sancisce il diritto di ciascun minore ad una famiglia. Qualora un minore si trovi in un contesto familiare di appartenenza momentaneamente non idoneo alle sue necessità affettive, educative e di accudimento, tanto da rendersi necessario il suo allontanamento provvisorio, è possibile che venga temporaneamente affidato ad una famiglia o ad un singolo capace di soddisfare le sue specifiche esigenze (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva, ecc…). Durante il periodo di affidamento familiare i servizi sociali competenti attuano tutti gli interventi necessari per aiutare la famiglia di origine del minore a superare i problemi al fine di favorire il ricongiungimento tra il minore e la propria famiglia. Il minore in affidamento familiare incontra periodicamente i propri familiari secondo i tempi e le modalità stabilite dai servizi sociali competenti. Pertanto, l´affidamento familiare è un intervento di sostegno attuato per sopperire alle difficoltà di un minore e della sua famiglia di origine. Un affidamento familiare può avere una durata breve, media o lunga secondo la specificità di ciascuna situazione. In ogni caso un progetto di affidamento familiare deve avere una estensione massima di due anni, eventualmente, rinnovabile soltanto qualora le esigenze di tutela del minore siano necessarie e persistenti. Esistono due tipi di affidamento familiare: Affidamento familiare consensuale, quando la famiglia di origine del minore, consapevole delle proprie momentanee difficoltà, chiede di essere aiutata nello svolgimento del compito di genitori ed è favorevole ad un provvedimento di affidamento, che viene formalizzato amministrativamente. Affidamento familiare giudiziale, quando le esigenze di tutela del minore sono tali per cui il provvedimento viene emesso di autorità dal Tribunale per i Minorenni indipendentemente dal consenso della famiglia di origine. In entrambi i casi, comunque, gli obiettivi e le finalità dell´affidamento familiare rimangono i medesimi. In sintesi le caratteristiche dell´affidamento familiare sono: la temporaneità; il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia di origine; la previsione del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine; la progettualità che indica obiettivi, tempi e modalità.

Gli affidatari
Possono dare la propria disponibilità all´affido: coppie sposate con o senza figli; coppie conviventi con o senza figli; singoli di ambo i sessi con o senza figli. Non vi sono particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari. Non sono richiesti particolari requisiti economici. L´affidatario, singolo o coppia, è colui che: è in grado di occuparsi di un minore offrendogli uno spazio di accoglienza nella propria casa e nella propria vita assicurandogli il mantenimento, l´educazione, l´istruzione, una dimensione relazionale ed affettiva e tutto quanto necessita per un equilibrato sviluppo psico – fisico. Rispetta ed accoglie il minore insieme alla sua storia specifica, alla sue radici culturali ed alla sua personalità in divenire, senza alcuna pretesa di cambiarlo ad imitazione di sé, bensì aiutandolo a valorizzare le proprie risorse ed a sviluppare le proprie potenzialità. E´ consapevole dell´importanza della famiglia di origine nella vita del minore, anche quando questa si presenta come problematica e distante dai propri modelli culturali di riferimento. Pertanto, non esprime giudizi, non alimenta contrapposizioni e crea le condizioni affinché il minore mantenga i contatti ed il legame affettivo con i suoi familiari, agevolandone il ricongiungimento quando opportuno.

I minori affidati
I minori che vanno in affidamento familiare possono avere qualsiasi età al di sotto dei diciotto anni anche se, prevalentemente, ci si riferisce a bambini e ragazzi di età scolare, talvolta già adolescenti, italiani, ma anche stranieri, che appartengono ad un nucleo familiare di origine che non è momentaneamente in grado di occuparsi delle esigenze materiali e psicologiche del minore, ma che è ritenuto ugualmente di importanza fondamentale per il minore stesso. Dunque, i minori che vanno in affidamento familiare non si trovano in esplicita ed evidente condizione di abbandono morale e materiale da parte delle famiglie di origine. A causa delle complesse vicende familiari, negli affidamenti giudiziari, sovente, il minore ha già vissuto l´allontanamento dalla propria famiglia di origine, sperimentando esperienze di inserimento in Comunità di Accoglienza o precedenti esperienze di affidamento familiare. Pertanto, al momento di avvio di un progetto di affidamento familiare è possibile che il minore provenga dalla famiglia di origine o da una Comunità di accoglienza. Secondo le specifiche situazioni è possibile che il minore vada in affidamento familiare congiuntamente a dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o che sono inseriti in Comunità di Accoglienza o che sono anch´essi in affidamento familiare presso altri affidatari. Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, ovviamente, implica la continuità di rapporto con tutte le figure familiari ritenute significative per il minore, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.

Le famiglie di origine dei minori affidati
Le famiglie di origine dei minori affidati sono famiglie in difficoltà, spesso conosciute dai servizi sociali, con problemi e bisogni di varia natura per cui non sono momentaneamente in grado di occuparsi adeguatamente del proprio figlio e di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico, ma che in ogni caso sono ritenute capaci di attivarsi, se adeguatamente sostenute, a promuovere azioni di cambiamento per recuperare le proprie competenze genitoriali. Sono famiglie che hanno elaborato direttamente, o indirettamente, una richiesta di aiuto che va attenzionata e rispettata. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora direttamente una richiesta di aiuto ai servizi sociali competenti, ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale. Quando la famiglia di origine non è consapevole delle proprie difficoltà, e si pone un´esigenza di tutela del minore, interviene il Tribunale per i Minorenni nell´esercizio delle proprie competenze, ponendo le condizioni per un affidamento familiare giudiziale. In nessun caso, comunque, un provvedimento di affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi, bensì, sempre, come la tappa di un processo di aiuto rivolto al minore ed alla propria famiglia di origine, garantendo il principio legislativo del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.

Differenza tra affidamento ed adozione: l´affidamento familiare si differenzia notevolmente dall´adozione. L´affidamento familiare e l´adozione sono due percorsi distinti. Il primo è percorso circolare in cui è previsto il rientro in famiglia; il secondo lineare, irreverisibile, in cui vengono recisi i rapporti con i genitori.
 
 
 
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