testata
 
opuscolo informativo
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Freccia Home >> Protocollo d'intesa

MUNICIPIO DI MESSINA
AREA COORDINAMENTO SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE
DIPARTIMENTO SOCIALE E RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE


PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO AFFIDI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D26

L'anno 2006 il giorno 19 del mese di luglio, presso la Sala Giunta Palazzo Zanca, si costituisce in esecuzione della deliberazione n. 6 del 29 giugno 2006 del comitato dei sindaci il Centro Affidi tra il Comune di Messina Capofila e i Comuni del Distretto socio-sanitario D26 : Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena, l'AUSL n.5
Premesso:

Che la legge 4 maggio 1983 n.184, agli art. 2, 4 e 5, disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;

Che la legge 27 maggio 1991 n.176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, all'art.20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;

Che la legge 28 agosto 1997, n.285 " Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell' adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e alla violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali" (art.4);

Che la legge 8 novembre 2000, n.328 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi", agli art. 8, 7, 6, 1, indica le funzioni ed i compiti rispettivamente della Regione, della Provincia, dei Comuni e del terzo settore;

Che la legge 28 marzo 2001 n. 149 " modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII° del libro 1° del Codice Civile", riafferma il diritto del minore alla propria famiglia;

Che la legge 31 luglio 2003, n.10 della Regione Siciliana " norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

Che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l'Assessorato Sanità con direttive interassessoriali nn. 1737/3899 del 20.11.2003 e nn. 320/410 del 17.02.05 ritengono opportuno dare alle amministrazioni locali linee guida sui criteri organizzativi per la costituzione di un servizio per l'affidamento familiare "Centro Affidi" per favorire, nel quadro dei criteri e delle modalità di attuazione dell'affidamento, l'omogeneità di comportamenti dei servizi locali e garantire uno standard qualitativo adeguato alla complessità dell'intervento;

Che obiettivo della Regione Siciliana è valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volta a salvaguardare il diritto del minore alla sua famiglia , allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, per dare una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti ed un serio ed adeguato aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valorizzando le risorse di accoglienza e di "normale solidarietà"

Atteso che il Comune di Messina è capofila per il distretto socio-sanitario D26, e pertanto individuato quale sede del centro affidi e titolare dello stesso ;

Che l'Ausl n.5 e i comuni del distretto D 26 danno la propria adesione per la costituzione del centro affidi distrettuale;

Che ogni Comune del distretto provvederà alla modifica o adozione di un proprio regolamento di affido secondo le indicazione della direttiva interassessoriale n. 481 del 28.02.2005.

Visto il "percorso operativo" redatto e condiviso dai tecnici dei Comuni e dell'AUSL N.5 con il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore, che si allega al presente protocollo (allegato "A") per farne parte integrante

Visto il documento " Il Centro Affidi Distrettuale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e il ruolo del Terzo Settore" elaborato e condiviso dagli organismi del volontariato e del terzo settore sottoscrittori dello stesso che si allega al presente protocollo (allegato "B") per farne parte integrante


Tutto ciò premesso


Il Comune di Messina, l'AUSL n.5, i Comuni del Distretto socio-sanitario D26 e gli Enti del Terzo Settore : AI.BI, AIAF, CEDAV, Ce.S.V., Centro di aiuto alla vita Vittoria Quarenghi, CIRS, Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M., Evoluzioni, Una famiglia per Amico; sottoscrivono il presente protocollo d'intesa, secondo il seguente articolato:


Art.1
Istituzione Centro affidi
Il Centro Affidi ha sede nel Comune Capofila, presso il Dipartimento sociale e rapporti con l'Istituzione. Esso svolge funzioni di promozione e di gestione dell'affidamento familiare integrata con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali del distretto D26.


Art.2
Funzione Centro affidi
1. Promozione su vasta scala della cultura dell'affido;
2. Reperimento delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Il reperimento di norma viene promosso con iniziative di pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e con attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche generico, per dare loro una informazione specifica e approfondita e per sensibilizzarli alle problematiche dell'affidamento. Altra forma di reperimento è lo scambio di risorse (famiglie affidatarie) fra i Centri Affidi della Regione Siciliana per consentire, al bisogno, l'inserimento di minori al di fuori del loro ambito territoriale. Il reperimento può essere, altresì, sostenuto curando i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela dei minori e di promozione dell'affidamento.
3. Valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
4. Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
5. Abbinamento minori-soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L'equipe del Centro e gli operatori del servizio territoriale provvedono all'abbinamento e definiscono il progetto educativo;
6. Verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
7. Progettazione congiunta (Cèntro Affidi - Servizio Sociale Territoriale) delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
8. Sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
9. Gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
10.Condivisione del processo maturativo delle famiglie di origine con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore;
11. Promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati; 12. Valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
13. Organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;
14. Partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

Art.3
Funzioni servizi territoriali
1. Provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psicosociale per il minore; 2. Valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
3. Predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro Affidi, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
4. Concordano con l'equipe del Centro il progetto d'intervento;
5. Intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro Affidi per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
6. Intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
7. Concorrono alle attività di verifica concordate con l'equipe del Centro Affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità de! rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
8. Segnalano al Centro Affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Art.4
Personale Centro affidi
Il Centro affidi si avvale di almeno un'Assistente Sociale e di uno Psicologo individuati rispettivamente tra il personale in servizio presso il Dipartimento sociale e rapporti con l'Istituzione e gli psicologi afferenti al servizio di psicologia dell'AUSL n.5.

Art. 5
Personale Servizi territoriali
Gli assistenti sociali dei Comuni del distretto e per il Comune di Messina le assistenti sociali dell'Istituzione dei Servizi sociali restano titolari del Caso.
Qualora l'ente locale non disponga della figura dell'Assistente Sociale, i compiti dell'assistente sociale a livello territoriale saranno svolti dagli assistenti sociali dei Consultori familiari competenti per territorio.
Il personale dei Servizi Sociali deve dare comunicazione al centro affidi di ogni affidamento attivato, sia consensuale che giudiziale, attraverso trasmissione copia del provvedimento di affidamento, per un monitoraggio costante e attendibile degli affidamenti che si realizzano nel territorio di competenza del distretto socio-sanitario D26.

Art.6
Titolarità
Titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il Comune di residenza della famiglia del minore stesso, il quale è tenuto ad erogare, se richiesto il sostegno economico così come determinato nel Regolamento comunale di ciascun Comune alle famiglie affidatarie. Il singolo Comune è tenuto inoltre a stipulare apposita assicurazione tramite la quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art.7
Funzionamento del Centro Affidi

Il funzionamento ed il buon andamento delle attività del centro Affidi è garantito dalla costituzione di un'equipe di coordinamento, composta dall'assistente sociale del comune capofila e dal referente dell'AUSL n.5.. Viene, inoltre, istituita con funzione consultiva e propositiva l'assemblea dei soggetti firmatari composta dai rappresentanti di tutti gli enti istituzionali e del privato sociale firmatari del presente protocollo. L'Assemblea viene convocata dal comune capofila almeno due volte l'anno.

Art.8
I soggetti sottoscrittori del terzo settore si impegnano oltre che ad offrire il proprio contributo come dettagliato nell'allegato C che fa parte integrante del presente protocollo a concordare con il centro affidi qualunque tipo di iniziativa inerente la materia dell'affido familiare, nei modi, nei tempi e nei contenuti.

Art.9
Sottoscrizioni , collaborazioni
Il presente protocollo è aperto e può, pertanto, alla scadenza di ogni anno, essere integrato con la firma di nuove associazioni o enti.
La collaborazione con il Centro è allargata a tutte le associazioni o enti che hanno dato la propria disponibilità e a quelle che la daranno, anche se non firmatarie del presente protocollo.
Tale collaborazione sarà ritenuta indispensabile per la successiva richiesta di adesione al protocollo.
Qualora un'associazione o ente venga meno agli impegni presi non realizzando quanto dichiarato all'allegato C o non rispetti quanto prescritto nel protocollo all'art.8, verrà automaticamente depennato trai firmatari e sarà cura del Comune Capofila, su segnalazione del centro,a provvedere a tutelare i propri interessi nelle sedi che riterrà più opportune.

Art.10
Validità
Il presente protocollo, se necessario, può essere soggetto a modifiche previa verifica dei risultati.

- Il presente documento è stato firmato dai Sindaci/o delegati del distretto socio-sanitario D26, dal direttore Generale dell'AUSL n.5, e dai rappresentanti /o delegati delle associazioni partner ( CEDAV, Evoluzioni, CIRS, Una famiglia per amico, Centro di aiuto alla vita Vittoria Quarenghi, Consultorio familiare U.C.I.P.E.M., AI. BI, Ce. S.V., AIAF. ).

Scarica il documento in formato PDF

 
 
Cerca nel Sito
  
Area Privata
 
Login: 
Password: 
       
sotto

Copyright © Feluca S.p.A. 2007