Statuto >> TITOLO IV - Organi del comune di Messina
 
Capo IV - Consigli di circoscrizione
Art. 66 - Consigli circoscrizionali
1. Con delibera del consiglio comunale, vengono costituiti i consigli di circoscrizione.
2. Il nuovo ordinamento territoriale dei consigli di circoscrizione, stabilito secondo quanto previsto nel presente statuto, entrerà in vigore con la prima elezione del consiglio comunale successiva alla adozione del presente statuto restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

Art. 67 - Attribuzioni
I consigli circoscrizionali sono organismi di decentramento, di gestione di servizi di base, di esercizio di funzioni delegate, di partecipazione e di consultazione in piena attuazione della normativa vigente in materia di decentramento.

Art. 68 - Funzioni proprie
1. I consigli di circoscrizione esercitano azioni consultive e di propulsione dell'attività del Comune.
In particolare:
a) esprimono pareri e proposte in ordine al funzioidnto degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine esistenti nella circoscrizione;
b) Convocano, secondo le norme del regolamento assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la circoscrizione;
c) Formulano proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;
d) Esprimono parere su richiesta dell'amministrazione comunale sulle materie di competenza del consiglio comunale e possono chiedere di essere sentiti su argomenti che interessano la circoscrizione;
e) Promuovono studi e dibattiti sulle esigenze della circoscrizione;
f) Presentano ogni semestre al sindaco una relazione sulle condizioni e sui bisogni della circoscrizione;
g) Sentono periodicamente i responsabili delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, scolastiche, religiose femminili, giovanili, sportive presenti ed operanti nella circoscrizione.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio. Questo in particolare va reso:

A) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti i l bilancio per oltre 5 anni;
B) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la nettezza urbana ed i trasporti urbani, nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;
C) sul piano regolatore e sul programmadi fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zona; sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione, sulla localizzazione di uffici destinati a servizi sociali riguardanti la circoscrizione;
D) sui regolamenti comunali.
Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto non deliberato, ove il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.
2. I consigli circoscrizionali esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri. Il presidente, o il suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori relativi all'esame dell'atto di iniziativa della circoscrizione. Il consiglio comunale delibera, nel merito di tale iniziativa nel termine di trenta giorni dal deposito e deve adeguatamente motivare l'eventuale rigetto della proposta.
3. I consiglieri di circoscrizione hanno competenza propria in ordine alla gestione dei beni e servizi comunali mdi base, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, che dovrà prevedere, altresì, forme di autonoma programmazione delle spese relative. Atale fine sono classificati come beni e servizi di base quelli che per caratteristiche, dimensioni o bacino di utenza, sono destinati a soddisfare esigenze locali nell'ambito della circoscrizione.

Art. 69 - Funzioni delegate
1. Il consiglio comunale, a mezzo del regolamento, attribuisce, mediante delega, ai consiglieri circoscrizionali competenza per l'esercizio delle funzioni di interesse delle circoscrizioni stesse nelle seguenti materie:

a) anagrafe e stato civile, polizia urbana;
b) servizi igienico-sanitari;
c) servizi socio-assistenziali;
d) asili-nido, scuole materne, elementari e medie;
e) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;
f) servizi sportivi e ricreativi;
g) utilizzazione, conservazione, manutenzione ordinaria dei beni comunali ( strade, reti idriche e fognanti, edifici scolastici, e pubblica illuminazione), delle opere e delle strutture situate nel territorio della circoscrizione;
h) annona e mercati, commercio ambulante;
i) altre materie riguardanti le circoscrizioni che il consiglio riterrà di decentrare.
2. La delega è conferita su proposta delle singole circoscrizioni in base a programmi annuali di massima nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti fondi disponibili stanziati in bilancio.
3. Il contenuto delle deleghe può essere differenziato in relazione alle esigenze ed alla caratteristiche del territorio di ciascuna circoscrizione.

Art. 70 - Gestione dei beni e servizi
1. Il regolamento prevede l'affidamento ai consigli circoscrizionali della gestione, diretta o per delega, di beni e servizi nell'ambito della ciroscrizione e in particolare:

a) stabili assegnati ai consigli circoscrizionali, aree versi e giardini, impianti sportivi e ricreativi, biblioteche di circoscrizione, centro civico circoscrizionale, impianti sportivi scolastici, d'intesa con gli organismi competenti;
b) servizi demografici, servizi sociali di base, servizi connessi al diritto allo studio, servizi culturali e ricreativi di circoscrizione, corsi propedeutici allo sport ed iniziative e promozionali dello sport.
2. Il regolamento coordina la disciplina dei beni e dei servizi comunali con quella dei beni e dei servizi comunali con quella dei beni e servizi del consiglio circoscrizionale.

Art. 71 - Organi della circoscrizione
1. Sono organi della circoscrizione il consiglio e il presidente.
2. Sono organi coadiutori le commissioni permanenti e speciali ed il consiglio di presidenza.
3. Il consiglio circoscrizionale adotta un regolamento con il quale disciplina la propria organizzazione interna.

Art. 72 - Il consiglio di circoscrizione
Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito del comune. E' eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 73 - Competenze del consiglio di circoscrizione
1.Competenze del consiglio di circoscrizione

a) gli atti relativi alla costituzione degli organi della circoscrizione (convalide, surroghe, decadenze, elezioni, ecc.,); b) gli atti relativi all'esercizio delle funzioni proprie delle circoscrizioni (pareri, proposte, ecc.); c) gli atti relativi all'esercizio di funzioni delegate.
2. Il consiglio, in particolare:

- approva i programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione;
- delibera i provvedimenti stabiliti dal regolamento, i pareri riguardanti:
a) gli schemi di bilancio preventivi annuale e pluriennale del Comune; b) i piani ed i programmi generali e settoriali del Comune; c) il piano regolatore generale, gli strumenti urbanistici attuativi e relative varianti; d) le altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal consiglio, dalla giunta, o dal sindaco.
3.Il consiglio, inoltre:

- può indire referendum consultivo e promuovere consultazioni popolari su questioni di particolare interesse per le circoscrizioni secondo le prescrizioni del regolamento del decentramento, limitati a coloro che risiedono nella circoscrizione;
- presenta proposta e interrogazioni al consiglio comunale o al sindaco;
- ha facoltà di chiedere l'intervento di funzionari comunali e di tecnici specializzati e di acquisire notizie, informazioni, dati e relativi documenti.

Art. 74 - Presidente della circoscrizione
1. Il presidente è eletto dal consiglio nel proprio ambito, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno due quinti dei consiglieri, a seguito di un dibattito sulle indicazioni rese dal candidato alla presidenza.
2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto a a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo quanto disposto dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142, come introdotto dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48.

Art. 75 - Composizione dell'ufficio di presidenza
1. Il regolamento determina la composizione dell'ufficio di presidenza.

Art. 76 - Funzioni del presidente
1. Il presidente rappresenta la circoscrizione; convoca e presiede il consiglio; sovrintende al funzioidnto degli uffici e dei servizi circoscrizionali ed alla esecuzione degli atti; adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e al segretario.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio da parte del presidente provvede in via sostitutiva, previa diffida, il sindaco.
3. Il presidente esercita:

- le funzioni relative alla gestione dei servizi di base di competenza, quelle relative alle funzioni delegate;
- le funzioni delegategli dal sindaco nella qualità di ufficiale di governo.
4. I responsabili dei procedimenti inviano, secondo le modalità previste nel regolamento sulle circoscrizioni, l'avviso di cui all'art.11 della legge n.241/90 anche ai presidenti di circoscrizione, che possono intervenire con rilievi e raccomandazioni, a norma della legge sopra citata, in quelli relativi ad oggetti ritenuti di interesse per la circoscrizione.
5. Il presidente partecipa direttamente, o tramite delegato, senza diritto di voto, alle sedute ed alle riunioni delle commissioni consiliari e delle consulte comunali, aventi ad oggetto affari che interessano la circoscrizione.
6. Il presidente, d'intesa con il consiglio predispone per il successivo esame del consiglio comunale e del sindaco, relazioni periodiche sulle condizioni e sui bisogni della circoscrizione, nonchè sul funzioidnto di enti e di istituti operanti nel territorio della circoscrizione e nei quali siano stati nominati rappresentanti del comune.

Art. 77 - Personale e mezzi
1. Il comune sentito il consiglio circoscrizionale istituisce, presso ogni circoscrizione, un ufficio dotato di personale idoneo e di mezzi adeguati per l'espletamento delle funzioni della circoscrizione.
2. Il segretario della circoscrizione, che riveste almeno la settima qualifica funzionale, è responsabile, in attuazione delle direttive impartite dal presidente, dei servizi della circoscrizione compresi quelli di economato; coordina il personale assegnato alla circoscrizione; svolge funzioni di assistenza e di verbalizzazione del consiglio; formula i pareri previsti dallo statuto e dal regolamento del decentramento.

Art. 78 - Rapporti tra comune e circoscrizione
1. Gli atti relativi alla costituzione di organi della circoscrizione e all'esercizio delle funzioni proprie e delegate sono soggetti ai controlli prescritti dalla legge e dal regolamento e con le modalità previste da essi.
2. All'ordiidnto delle circoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III capo II, III, IV e V sulla partecipazione popolare.
3. I provvedimenti adottai dal presidente della circoscrizione, quale delegato del sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante, che ha facoltà di annullarli, nel termine di dieci giorni dalla ricezione, per incompetenza o violazione di legge.
4. In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate, gli organi elettivi del comune possono provvedere in via sostitutiva, a seguito di diffida, ad adempiere.
5. Il regolamento sul decentramento è adottato sentiti i consigli circoscrizionali.
6. Negli atti degli organi si deve fare menzione del parere espresso dal consiglio circoscrizionale e da tale parere è possibile discostarsi sulla base di congrua motivazione.
6. Devono essere trasmessi ai consigli circoscrizionali, contestualmente alla loro pubblicazione, tutti gli atti deliberativi del consiglio e della giunta nonchè i provvedimenti del sindaco, che riguardino l'assetto territoriale ed ambientale delle circoscrizioni, la gestione o realizzazione di beni e servizi comunali di base o di rilevanza cittadina, ricadenti nel loro ambito territoriale, o che comunque riguardino problemi o questioni attinenti la comunità della circoscrizione.

Art. 79 - Composizione e funzioidnto dei consigli circoscrizionali
1. La composizione ed il funzioidnto dei consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento determina:

a) il numero dei componenti dei consigli;
b) le modalità per l'elezione del presidente;
c) il funzioidnto degli organi;
d) le modalità con le quali i consigli circoscrizionali hanno accesso agli atti del comune e delle sue aziende ed istituzioni, e come agli stessi sono comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
e) le modalità relative al controllo di legittimità degli atti.


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