L’O.S. n° 389 del 18/06/2002: Il Bollino Blu


La nuova Ordinanza Sindacale n.389 del 18.06.2002 sul "bollino blu" recepisce il protocollo d'intesa, firmato il 10 maggio tra il Comune, le Associazioni di categoria ed i Centri di revisione, finalizzato allo snellimento e semplificazione delle procedure e della gestione amministrativa del provvedimento, non apportando altre modifiche alla precedente Ordinanza del 23 agosto 2000.

Il "bollino blu" è un contrassegno rilasciato esclusivamente dalle officine autorizzate dal Comune che certifica, annualmente, il rispetto dei limiti delle concentrazioni degli inquinanti dei gas di scarico imposti dalla normativa



            

Il Bollino blu viene rilasciato dall’Officina Autorizzata che effettua il controllo strumentale dei gas di scarico.

Lo stesso viene applicato a cura dell’officina meccanica sul parabrezza del veicolo.

Contestualmente al bollino adesivo l’officina autorizzata dovrà rilasciare una scheda di controllo che dovrà essere esibita in caso di verifica ed un talloncino recante la numerazione ed il timbro dell’Autofficina.

 
 
DESTINATARI DELL’ ORDINANZA


Il provvedimento "limita" l'obbligo del bollino blu ai soli residenti (mentre per i non residenti resta valida l’Ordinanza Sindacale n:522 del 7/8/2000, concernente i controlli sui gas di scarico dei veicoli in transito sul territorio Comunale).

L’Ordinanza interessa un’area così vasta senza individuare percorsi alternativi per i seguenti motivi:

  • l'obbligo del bollino blu non è esteso a tutti i Comuni italiani ma solo ad alcuni individuati da un Decreto Ministeriale;

  • l'attraversamento di una città per il raggiungimento di altre località deve essere sempre assicurato;

  • l'obbligo di cui al punto 2 è stato ribadito, autorevolmente, dal Ministero dei Trasporti che, con una nota del 20-02-2002, in cui risponde ad un quesito dell'Amministrazione, così specifica: "pertanto nel caso prospettato, in cui la limitazione alla circolazione è circoscritta ai soli residenti, non deve essere individuato alcun percorso alternativo in quanto i non residenti possono accedere a tutto il centro abitato e quindi anche attraversarlo per il raggiungimento di altre località";

  • i mezzi pesanti (TIR, bus, ...) devono essere sottoposti, ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, a revisione annuale ed al conseguente controllo dei gas di scarico e quindi non hanno l'obbligo (se immatricolati dopo il 1 gennaio 1988) di esporre il bollino blu;

  • il controllo su strada dei gas di scarico (con le apparecchiature in dotazione alla Polizia Municipale), che a prescindere dal bollino blu devono rispettare i limiti previsti dalla normativa, potrà essere così concentrato sui veicoli non in possesso del bollino blu e sui TIR
 
 
Da quali vie è delimitata la zona “Bollino Blu”


Via Contesse -Largo La Rosa -Via Taormina -Via U. Bonino -Via La Farina -Via Industriale -Piazza Stazione - Via Calabria -Via L. Rizzo - Via Vittorio Emanuele -Viale della Libertà -Viale Annunziata -Viale Regina Elena - Viale Regina Margherita - Viale Principe Umberto - Viale Italia - - Viale Europa Via Catania - Piazza Palazzotto - Via Consolare Valeria – S.S. 114 sino a via Contesse.

 
 
Quali Veicoli sottoporre a Controllo


  • Dopo 4 anni gli autoveicoli di proprietà dei residenti del Comune di Messina di nuova immatricolazione (non soggetti a revisione annuale);

  • Ogni anno tutti gli autoveicoli di proprietà dei residenti del Comune di Messina immatricolati dopo il 1988;

  • Ogni 6 mesi tutti gli autoveicoli di proprietà dei residenti del Comune di Messina immatricolati prima del 1988.
 
 
Autoveicoli esclusi


Sono esclusi dalle limitazioni imposte dall’ordinanza 389 del 18/06/2002 tutti i veicoli immatricolati da meno di 4 anni ricompresi nelle sottoelencate categorie:

  1. Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti, immatricolati da non oltre quattro anni:

    • Euro 1 - indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 91/441.

    • Euro 2 - indica i veicoli “ecologici” conformi alle direttive 93/59 e 94/12. I veicoli omologati secondo questa direttiva non possono più essere immatricolati come nuovi, a partire dall’1/1/2001, a meno che non si tratti di veicoli di fine serie;

    • Euro 3 - indica i veicoli ecologici conformi alla direttiva 98/69.A partire dall’1/1/2001 possono essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di “veicoli di fine serie”;

    • Euro 4 – indica i veicoli ecologici ricompresi nella seconda parte della tabella dei limiti di emissione della direttiva 98/69 (La norma Euro 4 sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall’1/1/2006).


    In buona sostanza, sono esclusi dall’obbligo di controllo strumentale e di esposizione del bollino blu tutti i veicoli di proprietà di residenti, immatricolati da meno di 4 anni.

  2. Autoveicoli in possesso del cosiddetto verdone "B" e "C", purché immatricolati da non oltre quattro anni;

  3. Autoveicoli muniti del cosiddetto verdone “A”;

  4. Autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere (Forze Armate, Forze di Polizia Veicoli C.R.I., Veicoli con Targa Ministeriale) ;

  5. Automezzi di soccorso;

  6. Autoveicoli con targa estera;

  7. Autoveicoli assoggettati a revisione annuale, purché immatricolati successivamente al 01/01/88.
Le limitazioni della presente ordinanza non si applicano inoltre ai veicoli dei non residenti per i quali resta valida l’Ordinanza Sindacale 522/2000 (Controlli sui gas di scarico dei veicoli di transito).
 
 
COME “LEGGERE” LA CARTA DI CIRCOLAZIONE


A partire dal 1996 la carta di circolazione riporta anche gli estremi delle direttive riguardanti le emissioni, nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo.

Inoltre dal novembre 1999 quella stampata sul “ modello unificato europeo” (con in alto a sinistra la sigla I circondata da 12 stelle) reca (chiaramente indicata al rigo V.9 della “parte tecnica”) la sigla della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo.

Sarà quindi sufficiente controllare una della sigle in essa riportate per sapere a quale “Euro norma” appartiene e, quindi, sulla base dell’Ordinanza Sindacale che stabilisce le limitazioni, desumere se quella determinata direttiva europea autorizza o no alla circolazione.

Per i veicoli nuovi di fabbrica, immatricolati tra il 1993 ed il 1996, seppur in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l’annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo i veicoli omologati secondo tale direttiva.

 
 
Le Sanzioni previste e gli obblighi per il trasgressore.


  1. Per i trasgressori è prevista ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. B e comma 13 del Codice della Strada la sanzione amministrativa di € 65.00 ed invito nel verbale a esibire entro il termine di 15 giorni l’attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico.

  2. Il trasgressore che entro il termine indicato non provveda ad effettuare il controllo e ad esibire la relativa attestazione sarà segnalato alla M.C.T.C. per la revisione straordinaria del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 del C.d.S.

  3. Per i controlli sui veicoli di proprietà dei non residenti, si applica l’O.S. 522/2000 con verifiche che vanno effettuate con apposita apparecchiatura rileva inquinanti (opacimetro)
 
 
Le tariffe da applicare agli utenti


Le tariffe, comprensive di IVA che i soggetti autorizzati dovranno applicare agli utenti sono:

  • Veicoli a benzina, gas e GPL di qualsiasi cilindrata ….€ 8,50;

  • Autovetture a motore diesel ….€ 13,00;

  • Altri autoveicoli diesel adibiti al trasporto di persone e/o cose …€ 16,00.
Inoltre, per il rilascio del bollino blu in sede di revisione con esito positivo, essendo l’operazione di controllo delle emissioni già comprese nella revisione stessa, è dovuta esclusivamente una tariffa pari a € 3,10 – IVA compresa.

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