|
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile |
Istituito
con la Legge 225/92.
Le attività di Protezione Civile vengono definite come:
"Tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti
e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta
a superare l’emergenza".
DA CHI E' FORMATA:
• Prefettura, Regione, Provincia, Comune;
• Vigili del Fuoco;
• Forze Armate;
• Forze di Polizia;
• Corpo Forestale dello Stato;
• Servizi Tecnici Nazionali e Gruppi Nazionali di Ricerca
Scientifica;
• Emergenza Sanitaria 118;
• Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L.);
• Agenzia regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.);
• Croce Rossa Italiana;
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
• Associazione Radioamatori Italiani;
• Altre Organizzazioni di Volontariato.
Dette
strutture svolgono, a richiesta del Dipartimento di
Protezione Civile, le attività previste dalla Legge,
nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le
Amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della
Protezione Civile.
Le Regioni e le Province provvedono alla predisposizione
ed attuazione dei programmi Regionali e Provinciali
di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni
dei programmi Nazionali.
Il Prefetto è autorità Provinciale di Protezione Civile.
Anche sulla base del programma Provinciale di previsione
e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
l’emergenza su tutto il territorio della Provincia,
ne cura l’attuazione, coordinando la fase di soccorso.
Il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio
Comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente
della Giunta Regionale.
|