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Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 legge 15 gennaio 1991, n. 15 gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del proprio comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa nell’ambito dello stesso collegio uninominale per l’elezione della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, dell’attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 361/57, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dall’art. 29, comma 3, della legge 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altri impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 104/92, nei tre giorni precedenti la consultazione referendaria, e quindi da giovedì 22 a sabato 24 settembre, le aziende sanitarie dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o per votare con l’assistenza di un accompagnatore.
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Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023, 20:44